Fall Innocente Marcolini: Stellungnahme von Inail (II) (Allgemein)

H. Lamarr @, München, Mittwoch, 17.08.2016, 22:38 (vor 3002 Tagen) @ H. Lamarr

Lei, fino a ora, non è entrato mai nel merito del caso specifico, sul quale invece la Cassazione si è espressa.
"Come detto, il ricorso dell'INAIL è di carattere prettamente giuridico. Personalmente, tuttavia, non condivido la scelta della Suprema Corte là dove - nel caso in questione - si tiene conto 'dell'intensità e durata' dell'esposizione alle onde elettromagnetiche. Se un dato elemento, infatti, non è riconosciuto come cancerogeno, l'esposizione allo stesso, per quanto prolungata, non può assurgere a fattore causale di una patologia tumorale. L'elemento temporale non rileva se manca la rischiosità dell'esposizione".

Che significa?
"Faccio un esempio. Tra le patologie tabellate figurano quelle causate dal cromo e l'Istituto riconosce, infatti, il rischio delle lavorazioni che espongono a questa sostanza. Ma, naturalmente, occorre contestualizzare e fare le opportune distinzioni. Un albergo che utilizza delle chiavi cromate espone al rischio del cromo il personale che ne fa uso? La cromatura comune non ha alcuna nocività: semmai, è il cromo esavalente, presente in diversi composti di origine industriale, che può avere effetti nocivi. Nel caso delle onde elettromagnetiche si fa riferimento, come detto, a una 'possibile', e non 'probabile' nocività, e questo principio - a livello giuridico - vale anche per l'esposizione temporale".

La natura di questa sentenza della Corte di Cassazione è assimilabile, a suo parere, a quella relativa agli infortuni in itinere in bicicletta che, invece, aveva dato 'ragione' all'INAIL?
"La natura non è dissimile, in effetti. La Suprema Corte non ha detto che non si può indennizzare l'infortunio in itinere nell'eventualità di un lavoratore che utilizzi la bicicletta. Piuttosto ha affermato che - in quel caso specifico - non poteva essere sindacato l'accertamento fatto dal giudice del merito, che aveva ritenuto non 'necessitato' l'uso della bicicletta da parte del lavoratore e, di conseguenza, non indennizzabile l'infortunio che ne era conseguito. Anche lì si è trattato di un'espressione di natura solo processuale, e non di un'affermazione di principio sulla materia generale degli infortuni in itinere".

(Luca Saitta)

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Jedes komplexe Problem hat eine Lösung, die einfach, naheliegend, plausibel – und falsch ist.
– Frei nach Henry Louis Mencken (1880–1956) –

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